Spese sanitarie rimborsate dall’Ente Bilaterale: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la recente Risposta a interpello n. 178/2026, ha fornito importanti precisazioni in merito agli obblighi di comunicazione a carico degli Enti Bilaterali che erogano rimborsi per spese sanitarie ai propri iscritti.
Il contesto e il dubbio interpretativo
La normativa prevede che determinati enti (come i fondi sanitari integrativi o le casse con fine esclusivamente assistenziale) debbano trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi di spese sanitarie erogati ai lavoratori. Questo adempimento serve a evitare che i contribuenti portino in detrazione o deduzione spese che, di fatto, sono già state rimborsate grazie a contributi che hanno goduto di un beneficio fiscale.
Nel caso esaminato, un Ente Bilaterale aveva interrogato l’AdE sulla necessità di effettuare tale invio telematico, evidenziando la propria natura composita – orientata non solo all’assistenza ma anche alle relazioni industriali e alla gestione del mercato del lavoro – e la particolare gestione fiscale dei contributi versati da aziende e dipendenti.
La decisione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di comunicazione sussiste unicamente quando i contributi versati all’ente hanno generato un vantaggio fiscale per il lavoratore (ad esempio, perché dedotti dal reddito o esclusi dalla formazione dello stesso).
Analizzando la posizione dell’Ente Bilaterale istante, è emerso che:
1. I contributi versati dal datore di lavoro per finanziare l’Ente concorrono interamente alla formazione del reddito imponibile del lavoratore.
2. Le quote contributive versate direttamente dal lavoratore non sono deducibili ai fini IRPEF.
La soluzione proposta dall’AdE
Poiché i contributi che alimentano l’Ente Bilaterale non godono di alcuna agevolazione o beneficio fiscale in capo al dipendente, le spese sanitarie rimborsate dall’Ente devono considerarsi giuridicamente ed economicamente “rimaste a carico” del lavoratore stesso.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che per gli Enti bilaterali in questa configurazione non sussiste alcun obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi ai rimborsi sanitari ai sensi dell’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991.
AdE Nota 2 ottobre