Organi sociali

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Valentino Nicolì, presidente Confindustria Lecce.

Art. 11 Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria ogni quadriennio pari, su proposta del Consiglio Generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi e non può essere rieletto.
Automatica decadenza del Presidente in carica – accertata e dichiarata dallo speciale Collegio dei Probiviri confederali – in caso di mancato insediamento della Commissione di designazione almeno due mesi prima della scadenza del suo mandato.
Lo speciale Collegio di cui al precedente alinea può autorizzare – in casi specifici di comprovata eccezionalità – uno slittamento tecnico del termine generale per l’insediamento della Commissione, in ogni caso per una durata non superiore ai tre mesi.
Esaurito il proprio mandato, impossibilità permanente di ulteriori rielezioni.
E’ prevista la possibilità di una prosecuzione biennale del mandato quadriennale del Presidente in presenza di condizioni organizzative di assoluta eccezionalità, come ad esempio, l’assenza di candidature certificata dalla Commissione di designazione. Laddove la Commissione di designazione, infatti, verifichi ed accerti l’assenza di candidati – previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali – può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato.
Per le verifiche e gli accertamenti di cui al precedente comma la Commissione di designazione farà riferimento ai parametri ed ai requisiti previsti per l’ammissione alle consultazioni delle auto candidature.
La proposta di un ulteriore mandato biennale dovrà essere approvata con l’80% dei voti favorevoli del Consiglio Generale – costituito con un quorum di almeno ¾ dei suoi componenti – nonché il 75% dei voti favorevoli dei presenti in Assemblea.
In caso di cessazione anticipata del mandato – per dimissioni o per impedimento -, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l’iter procedurale per l’elezione del nuovo Presidente. La Commissione di designazione deve infatti insediarsi entro i trenta giorni successivi; laddove la permanenza in carica del Presidente sia stata inferiore alla metà del mandato è comunque preclusa la possibilità di future rielezioni, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.
Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.
La qualifica di Past President è attribuita solo in caso di normale completamento del proprio mandato, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata per motivi di salute.
Il Presidente deve essere in possesso inderogabilmente del doppio inquadramento.
Tale requisito deve sussistere al momento della formalizzazione dell’auto candidatura a Presidente o al momento della chiusura della relazione della Commissione di designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all’art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

a) la rappresentanza istituzionale e legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
b) la vigilanza sull’andamento delle attività associative e sull’esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
d) l’esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest’ultimo nella prima riunione successiva;
e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell’Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti di diritto per la Piccola industria e dei Giovani Imprenditori, e da quattro Vice Presidenti elettivi di cui, eventualmente, uno con funzioni vicarie.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio generale gli indirizzi per il proprio mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio generale vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell’Assemblea. L’Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate. Tali deleghe potranno riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo. I Vice Presidenti durano in carica quattro anni; il mandato è rinnovabile fino ad un massimo di otto anni consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad almeno un mandato. Nel caso che vengano a mancare durante il quadriennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio generale e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative è costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai Vice Presidenti dell’Associazione.

Art. 9 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:
1. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, tutti i Past President, purché espressione di imprese regolarmente associate e privi di incarichi politici, i Presidenti delle componenti merceologiche interne;
2. i seguenti componenti elettivi:
a) 6 rappresentanti generali eletti dall’Assemblea ordinaria negli anni dispari
b) 10 componenti espressi dalle articolazioni merceologiche interne in rapporto alla contribuzione versata o al numero di imprese e dipendenti
c) 3 rappresentanti aggiuntivi nominati dalla Piccola Industria e due dai Giovani Imprenditori
3. fino a 3 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.
Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri. Sono ammessi inviti permanenti ad imprenditori associati, senza diritto di voto, su proposta del Presidente, fino ad un limite di 1/5 dei componenti elettivi del Consiglio generale. Il Presidente può invitare, per singole riunioni, soggetti non iscritti, in ragione del contributo specifico che possono assicurare sui temi all’ordine del giorno.
I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni dispari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di un mandato consecutivo al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.
Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni quattro mesi.
Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente statuto.
Sono competenze distintive del Consiglio Generale:
. proporre all’Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
. proporre all’Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
. indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea;
. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell’Associazione;
. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
. formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche dello statuto;
. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
. determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;
. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l’adesione contro il rigetto della domanda;
. istituire eventuali delegazioni territoriali dell’Associazione;
. esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 13 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.
Sempre eletti dall’Assemblea in un anno diverso da quello di elezione del Presidente, preferibilmente nell’anno precedente al suo rinnovo.
I Probiviri sono sei, di cui almeno quattro da individuare tra imprenditori associati, e i Revisori contabili sono tre di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.
Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea di ogni quadriennio dispari e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.
Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.
Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Generale.
La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell’Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente.
Solo la carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.
Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.
Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l’irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell’ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti
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speciali per la formazione.
All’inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.
L’appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dall’Assemblea riuniti in Collegio di riesame.
Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
I Revisori contabili vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo

Art. 13 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.
Sempre eletti dall’Assemblea in un anno diverso da quello di elezione del Presidente, preferibilmente nell’anno precedente al suo rinnovo.
I Probiviri sono sei, di cui almeno quattro da individuare tra imprenditori associati, e i Revisori contabili sono tre di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.
Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea di ogni quadriennio dispari e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.
Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.
Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Generale.
La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell’Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente.
Solo la carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.
Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.
Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l’irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell’ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti
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speciali per la formazione.
All’inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.
L’appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dall’Assemblea riuniti in Collegio di riesame.
Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
I Revisori contabili vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

Articolo 8 – Assemblea

L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi secondo le modalità previste dalla delibera contributiva annuale così come disposto dall’art. 5 del presente Statuto.
La regolarizzazione contributiva può essere effettuata sino al giorno precedente la data dell’Assemblea. Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno entro il mese di luglio per l’approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le eventuali proposte di modificazioni statutarie e di scioglimento.
Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l’anno, indipendentemente dai contenuti posti all’ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.
I soci intervengono in Assemblea direttamente attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l’accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.
E’ ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.
Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all’Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.
I Gruppi e le imprese multilocalizzate con più unità locali nello stesso territorio possono essere rappresentate da un unico soggetto.
I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.
I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.
I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti sempreché in regola con gli obblighi di cui al primo comma, vengono calcolati secondo il seguente schema:
• fino all’ammontare della quota minima annuale sarà assegnato 1 voto;
• dal contributo minimo e fino a 10 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stata versata la quota minima annuale o frazione superiore alla metà;
• da 11 volte il contributo minimo e fino a 50 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12.50%, o frazione superiore alla metà;
• da 51 volte il contributo minimo e fino a 100 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 25%, o frazione superiore alla metà;
• oltre, saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 37,5%, o frazione superiore alla metà.
Ai soci che alla data dell’Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.
All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale.
Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.
Sono competenze distintive dell’Assemblea:
a) eleggere ogni quadriennio pari il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
b) eleggere ogni quadriennio dispari i componenti elettivi del Consiglio Generale;
c) eleggere, ogni quadriennio dispari, i Probiviri e i Revisori contabili;
d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell’attività dell’Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
f) modificare il presente statuto;
g) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e nominare uno o più liquidatori;
h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.
La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall’Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.